Sez. L, Sentenza n. 6154 del 18/06/1999 (Rv. 527693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Equiparazione al recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione - Configurabilità - Conseguente applicabilità anche a tale ultima ipotesi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Dall'equiparazione - operata dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte - del recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" si desume che anche all'ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione si applica la regola dell'impugnazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)