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Sez. L, Sentenza n. 14592 del 20/11/2001 (Rv. 550400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Controllo di legittimità del licenziamento - Verifica della sopravvenuta impossibilità della prestazione - Necessità - Estremi.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nel controllo di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo al fine della determinazione della nozione di prestazione lavorative - necessaria per verificarne la sopravvenuta impossibilità- non è sufficiente la ricostruzione della volontà manifestata dalle parti al momento della conclusione del contratto quando, venga programmata la rilevanza di successivi eventi che possano determinare, per effetto dell'esercizio del potere direttivo dell'imprenditore, un mutamento dell'attività svolta dal lavoratore senza alcuna alterazione o novazione oggettiva del contratto (tenuto conto che le mansioni possono consistere in una attività certa, ma possono anche essere scomposte in attività più specifiche o raggruppate secondo criteri di omogeneità). Ne consegue che non può ravvisarsi giustificato motivo oggettivo di licenziamento qualora il lavoratore, pur non più assegnabile all'attività già svolta, possa nondimeno svolgerne un'altra compresa nella stessa mansione o in mansioni equivalenti per la quale persista l'interesse dell'imprenditore, avuto riguardo sia all'obbligo gravante sul datore di lavoro di utilizzare appieno le capacità lavorative del dipendente sia all'organizzazione dell'azienda come insindacabilmente predefinita dal datore di lavoro (in base al criterio della buona fede oggettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1175, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)