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Sez. 5, Sentenza n. 5647 del 17/04/2001 (Rv. 545979 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI | Cessionario e committente - Superamento del plafond negli acquisti di beni e servizi in sospensione d'imposta - Conseguenze - Sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 633/72 - Applicabilità - Superamento del plafond contenuto nei limiti del 10 per cento - Esimente ex art. 48, comma quinto, d.P.R. citato - Applicabilità - Esclusione anche del pagamento della relativa imposta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545979-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI

In tema di I.V.A. e nel regime vigente nell'anno d'imposta 1987, il cessionario o committente che benefici oltre i limiti consentiti del trattamento di cui alla lettera c) dell'art. 8 (acquisto di beni o servizi in sospensione d'imposta oltre i limiti consentiti dal cosiddetto plafond), ancorché non sanzionabile ai sensi del terzo comma dell'art. 46 del d.P.R. n. 633/72, perché può beneficiare dell'esimente di cui al quinto comma del successivo art. 48 - applicabile ogni qual volta la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 (corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente) e quelli accertati non sia superiore al 10 per cento - è tuttavia tenuto al pagamento dell'imposta dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre i limiti del plafond, rilevando la prevista tolleranza del 10 per cento esclusivamente agli effetti dell'applicazione o meno delle sanzioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)