Sez. 5, Sentenza n. 14435 del 08/07/2005 (Rv. 582677 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI | Cessionario e committente esportatori abituali - Beni e servizi - Acquisto in sospensione d'imposta oltre il limite consentito dal "plafond" - Superamento del "plafond" contenuto nei limiti del 10 per cento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
In tema di I.V.A., il cessionario o committente che, beneficiando del trattamento previsto per l'esportatore abituale dal terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, acquisti beni o servizi in sospensione d'imposta oltre il limite consentito - costituito dall'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte, anche tramite commissionari, nell'anno solare precedente, ovvero, se superiore, nei limiti dell'ammontare corrispondente alla media dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'ultimo triennio - è tenuto al pagamento dell'imposta dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre i limiti del "plafond", rilevando la tolleranza del 10 per cento prevista dall'art. 48, quinto comma, stesso d.P.R. ai soli effetti dell'applicazione o meno delle sanzioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)