Sez. L, Sentenza n. 3811 del 22/06/1982 (Rv. 421773 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - RINVIO EX ART. 15 DEL C.C.N.L. 31 DICEMBRE 1948 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI ALLA DISCIPLINA DEI GRADI PIÙ ELEVATI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - EFFICACIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - RINVIO EX ART. 15 DEL C.C.N.L. 31 DICEMBRE 1948 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI ALLA DISCIPLINA DEI GRADI PIÙ ELEVATI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - EFFICACIA - LIMITI.*
Il solo rinvio effettuato dall'art. 15 del C.C.n.L. 31 dicembre 1948 - reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483 - alla disciplina vigente per i gradi più elevati della categoria impiegatizia non determina l'applicabilità ai dirigenti di istituti inerenti al trattamento economico di tale categoria, essendo all'uopo necessario che la specifica disciplina delle retribuzioni degli stessi dirigenti rinvii a quella degli impiegati. (Conf 339/81, mass n 410792).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)