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Sez. 6, Sentenza n. 744 del 02/07/1971 Ud. (dep. 30/09/1971) Rv. 119151 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO CHE DICHIARA LA NULLITA DELLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO E TRASMETTE GLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - INOPPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119151-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO CHE DICHIARA LA NULLITA DELLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO E TRASMETTE GLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - INOPPUGNABILITA - CONDIZIONI.*

L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dichiara la nullita della sentenza di rinvio a giudizio e trasmette gli Atti al giudice istruttore, non essendo dalla legge dichiarata espressamente soggetta ad un determinato mezzo di impugnazione, e di regola inoppugnabile (salva l'ipotesi che il provvedimento dibattimentale incida sulla liberta personale dell'imputato). L'ordinanza puo, eventualmente, dar luogo ad un conflitto di Competenza, qualora il giudice istruttore non intenda adeguarvisi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)