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Sez. 1, Sentenza n. 57 del 14/01/1982 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152181 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - SUCCESSIVA ISTRUZIONE FORMALE - RINVIO A GIUDIZIO PER LO STESSO REATO DINANZI ALLO STESSO GIUDICE - SITUAZIONE CONFLITTUALE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152181-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - SUCCESSIVA ISTRUZIONE FORMALE - RINVIO A GIUDIZIO PER LO STESSO REATO DINANZI ALLO STESSO GIUDICE - SITUAZIONE CONFLITTUALE - ESCLUSIONE - RATIO.*

Nell'ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine ad un dato reato ed abbia ordinato la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, il giudice istruttore investito della formale istruzione se all'esito della stessa ritenga la sussistenza del reato medesimo, ben può ordinare il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi allo stesso giudice del dibattimento. (la Cassazione ha chiarito che, nella predetta ipotesi, non si verifica una situazione conflittuale sia perché l'ordinanza di rinvio a giudizio rappresenta la conclusione di attività istruttoria nuova e successiva alla sentenza e sia in quanto il giudice istruttore, organo sovrano della fase istruttoria, non può essere vincolato da precedenti statuizioni, ma ben può dare al fatto la qualificazione giuridica che ritiene rispondente). (V mass n 142178; (V mass n 139184; (V mass n 137684; (V mass n 119151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 35 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)