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Sez. L, Sentenza n. 22464 del 29/11/2004 (Rv. 578148 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Poteri istruttori ufficiosi - Esercizio - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578148-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Attesa la maggiore accentuazione dei poteri istruttori del giudice del lavoro, non si ravvisa una violazione del potere dispositivo delle parti sulle prove nel provvedimento del giudice di appello che, ritenendo "indispensabile ai fini della decisione della causa" una prova testimoniale, ne consenta l'espletamento perché finalizzata a sopperire alla incompletezza di altra prova, sempre che si mantenga nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti (fattispecie ben distinta dalla ipotesi di "sostanziale ripetizione" in sede di gravame di una prova testimoniale già espletata in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)