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Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004 (Rv. 574222 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ.- Mancata fissazione ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o l'integrazione della domanda - Non tempestiva eccezione da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto - Sanatoria della nullità ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. - Allegazione delle prove da parte del ricorrente - Omissione - Eccezione del convenuto, in ogni tempo e grado del giudizio, in ordine al mancato rispetto, da parte dell'attore, dell' art. 2697 cod. civ.- Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574222-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. - indicare ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.), ma anche l'attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)