Sez. 5 - , Sentenza n. 22035 del 13/10/2020 (Rv. 660077 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Atto di accertamento - Motivazione - Giudice tributario - Poteri sostitutivi - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che qualora la motivazione dell'atto di accertamento sia ritenuta sufficiente, la circostanza che le valutazioni ivi riportate dell'Amministrazione non siano in concreto condivise dal giudice tributario non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso del contribuente, essendo dovere del giudice procedere ad accertare il valore del cespite oggetto di causa avvalendosi, ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un ampio potere estimativo, anche sostitutivo della valutazione operata dall'Ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)