Sez. 5, Sentenza n. 339 del 11/01/2006 (Rv. 586923 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Commissioni tributarie - Poteri istruttori - Estensione - Potere estimativo anche sostitutivo - Acquisizione "aliunde" di elementi di decisione - Pretesa impositiva - Regime probatorio - Incidenza - Fattispecie in tema di INVIM.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le commissioni tributarie, dotate di ampio potere estimativo anche sostitutivo, avvalendosi dei larghi poteri istruttori ad esse attribuiti possono acquisire "aliunde" gli elementi di decisione, prescindendo dall'accertamento dell'Ufficio e dall'eventuale difetto di prova del suo assunto, con la conseguenza che, una volta esercitato siffatto potere, il contribuente non ha più interesse a dolersi del difetto di motivazione sull'eccezione relativa alla carenza di prova della pretesa impositiva (nella specie, il giudice d'appello aveva riconosciuto fondata la pretesa fiscale relativa all'INVIM sulla base di una relazione di stima disposta nel corso del giudizio, secondo la quale il valore dei beni era superiore a quello accertato dall'Ufficio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)