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Sez. 2, Sentenza n. 1420 del 10/05/1972 (Rv. 358021 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - PARTE ESTROMESSA CON SENTENZA NON DEFINITIVA DI APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - EFFICACIA DI PROVOCATIO AD AGENDUM - MANCATA CENSURA DELL'ESTROMISSIONE - NECESSITA DI COSTITUZIONE DEGLI ESTROMESSI - INSUSSISTENZA - DIRITTO ALLE SPESE PER IL CONTRORICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358021-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - PARTE ESTROMESSA CON SENTENZA NON DEFINITIVA DI APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - EFFICACIA DI PROVOCATIO AD AGENDUM - MANCATA CENSURA DELL'ESTROMISSIONE - NECESSITA DI COSTITUZIONE DEGLI ESTROMESSI - INSUSSISTENZA - DIRITTO ALLE SPESE PER IL CONTRORICORSO - ESCLUSIONE.*

La notificazione del ricorso per Cassazione a quella tra le parti che sia stata estromessa dal giudizio in appello con sentenza per altri capi non definitiva, deve ritenersi effettuata, ai sensi dello art 332 cod proc civ, con la mera efficacia di una provocatio ad agendum, onde consentire l'unicita del procedimento di impugnazione qualora segua il ricorso incidentale; pertanto, qualora, per Mancanza nel ricorso di una censura riferibile al capo di pronuncia relativo alla estromissione, su tale capo si sia formato il giudicato, per acquiescenza all'atto stesso della proposizione del ricorso, gli estromessi, non ricorrenti incidentali, non sono necessitati a costituirsi nel giudizio di Cassazione e non hanno quindi diritto al pagamento delle spese da essi sopportate nei confronti del ricorrente soccombente, qualora abbiano proposto controricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)