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Sez. 3, Ordinanza n. 4961 del 26/02/2008 (Rv. 601744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Ricorso per cassazione notificato ad una delle parti ex art. 332 cod. proc. civ. - Controricorso di tale parte - Rigetto del ricorso - Conseguenze - Liquidazione delle spese in favore del controricorrente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga proposto contro una sentenza resa in un giudizio con pluralità di parti in situazione di scindibilità, senza che i motivi di ricorso riguardino la statuizione della sentenza rispetto ad una delle parti e con avvertimento a quest'ultima che il ricorso le viene notificato, ex art. 332 cod. proc. civ., solo al fine di provocare l'eventuale impugnazione da parte sua dei capi della decisione che la riguardino, il deposito di controricorso ad opera di tale parte, ove il ricorso venga rigettato, non giustifica alcuna liquidazione delle spese in favore del medesimo controricorrente, giacché non si è determinata alcuna soccombenza del ricorrente nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)