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Sez. 1, Sentenza n. 8149 del 04/06/1996 Ud. (dep. 30/08/1996) Rv. 206303 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Mancato accoglimento dell'accordo proposto dalle parti - Necessità di rendere edotte le parti della decisione di rigetto dell'accordo - Mancanza di ordinanza di rigetto - Lettura in udienza del dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, senza consentire al difensore di discutere i motivi di appello e di concludere nel merito - Lesione del diritto di difesa - Nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206303-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., deve rendere le parti edotte di tale decisione onde consentire alle stesse di discutere i motivi di impugnazione e di concludere nel merito. Qualora ciò non avvenga e il giudice di appello legga direttamente in udienza il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, l'omissione, comportando una lesione del diritto di difesa, integra la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)