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Sez. 1, Sentenza n. 11315 del 05/03/2008 Ud. (dep. 13/03/2008) Rv. 239168 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Mancato accoglimento dell'accordo ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. - Omesso ordine di prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie - Conseguenze - Nullità ex artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239168-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Il giudice di appello, qualora non accolga l'accordo ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., deve disporre la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, allo scopo di restituire alle parti le facoltà e i diritti relativi alla discussione e alle conclusioni nel merito; qualora ciò non avvenga e il giudice pronunci immediatamente il dispositivo, l'intero procedimento e la sentenza sono nulli ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 180, cod. proc. pen., per violazione dei diritti della difesa e dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)