Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011 (Rv. 620108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Omesso deposito del ricorso - Facoltà del controricorrente - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)