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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011 (Rv. 620108 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Omesso deposito del ricorso - Facoltà del controricorrente - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620108-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)