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Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016 (Rv. 638563 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Omesso deposito del ricorso - Facoltà del controricorrente - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638563-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)