Sez. 3, Ordinanza n. 10629 del 03/06/2004 (Rv. 573376 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Titolo esecutivo costituito da sentenza - Contestazione dell'esistenza delle condizioni per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto rimasto estraneo a detto giudizio - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze in tema di sospensione feriale dei termini processuali.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Integra un'opposizione all'esecuzione - con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione non è soggetto alla sospensione feriale ai sensi dell'art.3 L.742/1969 in relazione all'art.92 R.D. 12/1941-la domanda con cui si contesta che il titolo esecutivo legittimi la parte istante all'esecuzione nei confronti dell'opponente, anche quando la contestazione verte soltanto sull'idoneità delle condizioni allegate dall'istante a determinare la soggezione all'azione esecutiva di un soggetto (nella specie, socio assegnatario di una cooperativa edilizia) rimasto estraneo al giudizio in cui il provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo è stato formato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)