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Sez. 3, Sentenza n. 3118 del 17/03/1995 (Rv. 491247 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Titolo esecutivo costituito da sentenza - Contestazione dell'esistenza delle condizioni per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto rimasto estraneo a detto giudizio - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491247-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Integra un'opposizione all'esecuzione - con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione non è soggetto alla sospensione feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 del r. d. 30 gennaio 1941 n. 12 - la domanda con cui si contesta che il titolo esecutivo legittimi la parte istante all'esecuzione nei confronti dell'opponente, anche quando la contestazione verte soltanto sull'idoneità delle condizioni allegate dall'istante a determinare la soggezione all'azione esecutiva di un soggetto (nella specie, socio assegnatario di una cooperativa edilizia) rimasto estraneo al giudizio in cui il provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo è stato formato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)