Sez. L, Sentenza n. 4709 del 29/08/1979 (Rv. 401263 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - SENTENZE INAPPELLABILI - CONTROVERSIE DI VALORE NON SUPERIORE A CINQUANTAMILA LIRE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - SENTENZE INAPPELLABILI - CONTROVERSIE DI VALORE NON SUPERIORE A CINQUANTAMILA LIRE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Anche nel processo del lavoro la causa di valore indeterminato non va confuso con la causa di valore indeterminabile, in quanto quella, a differenza di questa, consente un'agevole individuazione degli importi in contestazione, sicche e da quelle indicazioni che bisogna desumere il valore delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (nella specie, indennita di malattia da parte dell'INAM) ai fini dell'applicabilita dell'art 440 cod proc civ, che dispone l'inappellabilita delle sentenze definitive delle controversie di valore non superiore alle lire cinquantamila. (V 145/78, mass n 389443).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)