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Sez. L, Sentenza n. 145 del 12/01/1978 (Rv. 389443 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - INDICAZIONE ESPRESSA NELLA DOMANDA INTRODUTTIVA DI UNA SOMMA COMPRESA NEL PREDETTO VALORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE ALLA STREGUA DELLE RISULTANZE DEGLI ATTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389443-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - INDICAZIONE ESPRESSA NELLA DOMANDA INTRODUTTIVA DI UNA SOMMA COMPRESA NEL PREDETTO VALORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE ALLA STREGUA DELLE RISULTANZE DEGLI ATTI - SUFFICIENZA.*

Affinche la sentenza di primo grado del giudice del lavoro possa ritenersi inappellabile, e, quindi, suscettibile di essere impugnata con ricorso per Cassazione, per aver deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila (art 440 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973, n 533), non e indispensabile che la domanda introduttiva abbia espressamente indicato una somma compresa nel predetto limite, essendo sufficiente, anche in difetto di tale indicazione, che il limite medesimo risulti non superato alla stregua delle risultanze degli Atti (nella specie, trattandosi di domanda per il pagamento di indennita di malattia per giorni dieci, ammontante a somma pacificamente inferiore a lire cinquantamila).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)