diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 37320 del 08/07/2015 Cc. (dep. 15/09/2015) Rv. 264692 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Esecuzione domiciliare della pena ai sensi dell'art. 1, comma primo, legge n. 199 del 26 novembre 2010 - Applicabilità d'ufficio nel procedimento per la verifica dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264692-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

L'esecuzione domiciliare della pena non superiore ai diciotto mesi a norma dell'art. 1, comma primo, della legge n. 199 del 2010, pur se ne ricorrono le condizioni attinenti al tipo di reato ed all'entità della pena da espiare, non può essere disposta d'ufficio dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la verifica dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indicata soluzione interpretativa discende sia dalla considerazione che organo competente ad applicare la misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 1 legge n.199 del 2010, è il magistrato di sorveglianza, sia, e principalmente, dalla autonomia di tale procedimento rispetto a quello di verifica dell'esito dell'affidamento in prova a norma dell'art. 47, comma settimo, Ord. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST., Legge 26/11/2010 num. 199 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)