Sez. 1, Sentenza n. 4971 del 09/12/2014 Cc. (dep. 03/02/2015) Rv. 262642 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. - Mancata richiesta di misure alternative - Nuova sospensione della pena ex art. 1 della legge n.199 del 2010 - Necessità - Sussistenza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell'esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall'art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio. (Conf. sent. n. 4972 del 2015 non mass.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/2010 num. 199 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)