Sez. 6, Sentenza n. 23246 del 06/02/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 225668 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Omesso avviso dell'avviso all'imputato della conclusione delle indagini - Nullità relativa - Termine per l'eccezione - Prima del decreto di rinvio a giudizio o della sentenza di non luogo a procedere.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416 comma 1 cod. proc. pen., per l'ipotesi di omissione dell'avviso all'imputato e al suo difensore della conclusione delle indagini, riguardando il primo atto relativo all'udienza preliminare, rientra fra quelle relative di cui all'art. 181 comma 2 cod. proc. e deve essere eccepita prima del decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere ovvero, nel caso in cui non si proceda con udienza preliminare, nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen. per la proposizione delle questioni preliminari, restando altrimenti preclusa (nel caso di specie, l'eccezione era stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)