Sez. 6, Sentenza n. 19674 del 30/03/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 228337 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Mancato invito a rendere interrogatorio ex art. 375 cod.proc.pen. - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Rilevabilità in cassazione ove non dedotta nei motivi di appello - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dal primo comma dell'art. 416 cod.proc.pen., per l'ipotesi che il P.M. non abbia spedito all'imputato l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio nonostante la richiesta in tal senso formulata entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 415-bis, va qualificata come nullità regime intermedio, secondo la disciplina degli artt. 178 lett.c) e 180 del codice di rito, di talché la relativa eccezione non è consentita, in sede di ricorso per cassazione, quando non sia stata dedotta mediante i motivi di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)