Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/05/1986 Cc. (dep. 29/07/1986) Rv. 173438 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - NOZIONE - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - NOZIONE - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*
In tema di misura disposta in luogo della custodia in carcere, le "condizioni di salute", che ne impongono l'adozione, debbono essere "particolarmente gravi" e tali da far prevalere la tutela del diritto alla salute alle altre esigenze istruttorie o di prevenzione. La particolare gravità deve essere tale da un punto di vista soggettivo ed oggettivo e deve consistere in uno stato patologico idoneo, per la sua serietà ed imponenza, a pregiudicare l'integrità fisica o psichica. La relativa valutazione compete al giudice di merito, il quale, sulla base delle norme di comune esperienza e delle regole della scienza medica, deve provvedere, fornendo adeguata motivazione senza ripetere formule di stile ovvero il testo di legge e tenendo presente che le condizioni di salute debbono essere prese in considerazione per sè stesse, escludendo ogni motivo di compatibilità con lo "stato di detenzione". (Conf mass n 168217; (Conf mass n 171840).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)