Sez. U, Sentenza n. 2602 del 04/10/1974 (Rv. 371040 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - NULLITA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA - INSUSSISTENZA - PRONUNCIA DI SEPARAZIONE TEMPORANEA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - NULLITA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA - INSUSSISTENZA - PRONUNCIA DI SEPARAZIONE TEMPORANEA - ESCLUSIONE.*
Qualora nel corso di un giudizio di separazione personale tra coniugi uniti in matrimonio con il rito concordatario emerga una questione di nullita matrimoniale riservata alla Competenza dei tribunali ecclesiastici, non solo non sorge alcuna questione di giurisdizione, ma il giudizio di separazione puo normalmente proseguire fino alla decisione, senza che il giudice adito debba adottare alcun provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ovvero debba limitarsi ad una pronuncia di separazione temporanea, ai sensi dell'art 126 cod civ, attesa l'autonomia dei due procedimenti di separazione e di nullita, aventi ciascuno finalita e presupposti propri. (Conf 1093'67, mass n 327480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 82, Cod. Civ. art. 126, Cod. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34 all. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)