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Sez. 1, Sentenza n. 1093 del 20/05/1967 (Rv. 327480 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PENDENZA CONTEMPORANEA DI GIUDIZIO DI NULLITA - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327480-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PENDENZA CONTEMPORANEA DI GIUDIZIO DI NULLITA - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*

Non sussistono gli estremi della sospensione necessaria del processo in ipotesi di contemporanea pendenza di giudizio (nella specie, canonico) di nullita del matrimonio e di giudizio di separazione dei coniugi per colpa. In pendenza del giudizio di nullita i coniugi continuano ad essere trattati dalla legge come tali, perche il matrimonio, ancorche impugnato per nullita, seguita medio tempore a dispiegare i suoi normali effetti, e la questione della relazione fra il giudizio di nullita e quello di separazione per colpa deve essere risoluta nel senso della autonomia dei due procedimenti, aventi, ciascuno, finalita ed obiettivi propri. (Cfr. 2431-60, 2459-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 117, Cod. Civ. art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)