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Sez. 5, Sentenza n. 32746 del 28/02/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 262507 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IMPUTATO | Misure cautelari personali - Adempimenti esecutivi - Obbligo di avvertire l'imputato o indagato della facoltà di nominare un difensore - Inosservanza - Causa di nullità per violazione dei diritti di difesa - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262507-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IMPUTATO

In tema di misure cautelari, la mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare deve avvertire l'imputato o l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non è sanzionata a pena di nullità, integrando una mera irregolarità che non incide sul diritto di difesa del soggetto interessato, il quale può comunque provvedere alla nomina del difensore anche in assenza dell'invito a farlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)