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Sez. 1, Sentenza n. 4467 del 21/09/1995 Cc. (dep. 04/10/1995) Rv. 202386 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Adempimenti esecutivi | Obbligo di avvertire l'imputato o indagato della facoltà di nominare un difensore - Inosservanza - Causa di nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202386-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Adempimenti esecutivi

La mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui questo impone all'ufficiale o agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare l'obbligo di avvertire l'imputato o indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia dà luogo ad una mera irregolarità, insuscettibile di provocare conseguenze processuali giuridicamente rilevanti; e ciò in quanto trattasi di inosservanza non espressamente sanzionata a pena di nullità e neppure inquadrabile nel novero di quelle che comportano violazione del diritto di difesa, giacché l'imputato o indagato ben può comunque provvedere alla nomina del difensore, pur in assenza dell'invito a farlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)