Sez. 1, Sentenza n. 4467 del 21/09/1995 Cc. (dep. 04/10/1995) Rv. 202386 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Adempimenti esecutivi | Obbligo di avvertire l'imputato o indagato della facoltà di nominare un difensore - Inosservanza - Causa di nullità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Adempimenti esecutivi
La mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui questo impone all'ufficiale o agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare l'obbligo di avvertire l'imputato o indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia dà luogo ad una mera irregolarità, insuscettibile di provocare conseguenze processuali giuridicamente rilevanti; e ciò in quanto trattasi di inosservanza non espressamente sanzionata a pena di nullità e neppure inquadrabile nel novero di quelle che comportano violazione del diritto di difesa, giacché l'imputato o indagato ben può comunque provvedere alla nomina del difensore, pur in assenza dell'invito a farlo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)