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Sez. 1, Sentenza n. 2253 del 07/07/1972 (Rv. 359571 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - DECISIONE DEL MERITO DELLA CAUSA - NOZIONE - STATUIZIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA SULLA COMPETENZA NONCHE SULLA NULLITA DELLA CITAZIONE E SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO - APPELLO NEI MODI ORDINARI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359571-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - DECISIONE DEL MERITO DELLA CAUSA - NOZIONE - STATUIZIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA SULLA COMPETENZA NONCHE SULLA NULLITA DELLA CITAZIONE E SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO - APPELLO NEI MODI ORDINARI - PROPONIBILITA.*

La decisione di una questione di 'merito della causà, ai fini della impugnabilita della sentenza con regolamento necessario o facoltativo di Competenza (artt 42, 43 cod proc civ), si ha non soltanto quando il giudice abbia deciso il merito vero e proprio della controversia, ma anche quando abbia deciso questioni cosiddette preliminari di merito, nonche questioni pregiudiziali inerenti al processo, fra le quali quelle relative alla nullita della citazione ed alla legittimazione passiva della parte convenuta. Pertanto, avverso la sentenza non definitiva che, insieme con la questione della Competenza, abbia deciso anche le predette questioni, e proponibile l'appello nei modi ordinari. (V 916'71, mass n 350822; 556'71, mass n 350256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)