Sez. L, Sentenza n. 2402 del 13/06/1975 (Rv. 376272 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - DECISIONE SUL MERITO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - DECISIONE SUL MERITO - CONDIZIONI.*
Per decisione sul merito della causa, agli effetti di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ ed ai fini dell'impugnabilita con istanza di regolamento necessario o facoltativo di Competenza, si deve intendere non gia una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronunzia sul rapporto processuale, bensi la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla Competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salva l'ipotesi in cui l'esame di questioni pregiudiziali sia stato compiuto in via incidentale, in funzione della decisione sulla Competenza e senza pregiudizio dell'esito definitivo della causa. (Conf 1751/74, mass n 369919; 2253/72, mass n 359571; (Conf 556/71, mass n 350256; 1565/65, mass n 312978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)