Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 12/06/1968 (Rv. 333853 - 01)
ACQUE - ACQUE PRIVATE -RIPARAZIONE DI SPONDE ED ARGINI- RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI - SPESE PER RIPE, SPONDE ED ARGINI - ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI PER CAUSE NATURALI - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO VICINO DANNEGGIATO - ESTREMI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE ALTERATO DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLE RIPARAZIONI E RIMOZIONI - ESCLUSIONE*
ACQUE - ACQUE PRIVATE -RIPARAZIONE DI SPONDE ED ARGINI- RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI - SPESE PER RIPE, SPONDE ED ARGINI - ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI PER CAUSE NATURALI - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO VICINO DANNEGGIATO - ESTREMI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE ALTERATO DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLE RIPARAZIONI E RIMOZIONI - ESCLUSIONE*
Qualora l'alterazione dello stato dei luoghi sia addebitabile a cause naturali o ad Atti e fatti non imputabili ne riferibili al proprietario del fondo superiore, il vicino che risente pregiudizio dalla alterazione del naturale deflusso delle acque, ha Azione solamente nell'ambito delle Disposizioni contenute negli artt. 915, 916 e 917 cod. civ., che espressamente disciplinano la riparazione di sponde e di argini distrutti od interrati e la rimozione degli ingombri, insieme con l'Onere delle relative spese per i vari proprietari interessati alle riparazioni nonche il risarcimento dei danni. Pertanto il proprietario del fondo superiore, purche l'alterazione dello stato dei luoghi non sia stata realizzata da lui o da altri, del cui operato egli debba comunque rispondere, non e tenuto a provvedere direttamente alla riparazione di argini o alla rimozione di ingombri che rechino pregiudizio al vicino impedendo il normale deflusso delle acque ma deve permettere ai proprietari interessati di accedere sul suo fondo per provvedere all'eliminazione dei predetti ostacoli e contribuire nelle relative spese in proporzione del vantaggio derivante al terreno di sua proprieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 917
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)