Sez. 1, Sentenza n. 5762 del 08/11/1979 (Rv. 402393 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - INTERESSI DI DIRITTO EX ART 1282 COD CIV - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - INTERESSI DI DIRITTO EX ART 1282 COD CIV - DECORRENZA.*
Con la pronuncia di divorzio gli interessi di diritto, di cui all'art 1282 cod civ, non possono essere attribuiti in relazione all'assegno definitivo, liquidato ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n 898, in quanto questo decorre ed e esigibile solo dopo il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)