Sez. 1, Sentenza n. 6485 del 06/11/1986 (Rv. 448648 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO.*
L'assegno di divorzio, trovando la sua causa proprio nel nuovo status della parte, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione del vincolo matrimoniale, è esigibile a decorrere non già dal momento della proposizione della domanda, bensì solo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale costituisce il titolo dell'assegno stesso. (V 3048/83, mass n 427954; (V 5762/79, mass n 402393; (Conf 5507/81, mass n 416212; (Conf 5945/79, mass n 402617; (Conf 4589/79, mass n 401102).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)