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Sez. L - , Sentenza n. 10237 del 11/04/2019 (Rv. 653620 - 02)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Servizi di emergenza territoriale - Regioni - Potere di organizzazione - Natura discrezionale - Conseguenze - Medici incaricati - Posizione giuridica qualificata - Insussistenza - Tutela risarcitoria - Esclusione - Inquadramento nel ruolo sanitario - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653620-02

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'art. 8, comma 1-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 517 del 1993, e successive modificazioni, non prevede alcun obbligo a carico delle Regioni di migliorare i servizi di emergenza territoriale attraverso la stabilizzazione dei medici che, al 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni e che avevano fatto domanda di inquadramento nel primo livello dirigenziale, nè impone alle Regioni alcun termine ovvero alcuna modalità per raggiungere l'obiettivo del miglioramento dei predetti servizi; ne consegue che al potere di organizzazione ampiamente discrezionale delle Regioni non corrisponde alcuna posizione giuridica qualificata, suscettibile di ricevere tutela risarcitoria, in capo ai medici in questione, il cui inquadramento nel ruolo sanitario è comunque subordinato, in base allo stesso art. 8, comma 1-bis, al rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni organiche, definite e approvate dalle ASL, nonché alla formulazione del giudizio di idoneità secondo le procedure previste in attuazione del d.P.C.M. n. 502 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9 com. 1 lett. B, Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 12/12/1997 num. 502

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)