Sez. L, Sentenza n. 14410 del 10/07/2015 (Rv. 636410 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici titolari di incarico convenzionale - Inquadramento nel ruolo sanitario - Art. 8, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 517 del 1993, e dall'art.8, comma 1, del d.lgs. n. 229 del 1999 - Limiti - Dotazioni della pianta organica dell'ASL - Necessità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici titolari di incarico convenzionale ultraquinquennale previsto dall'art. 8, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 517 del 1993, nonché dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 229 del 1999, è subordinato al rispetto dei limiti dei posti e delle dotazioni organiche, definite e approvate dalla ASL, dovendo il passaggio in ruolo armonizzarsi con il complessivo programma di assunzioni delle aziende regionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 293 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)