Sez. 2, Sentenza n. 1920 del 16/02/1993 (Rv. 480944 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Termine | Omessa produzione nel giudizio di opposizione della copia notificata del decreto ingiuntivo - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Inammissibilità per inosservanza del termine di decadenza ex art. 641 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Termine
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime. Peraltro, la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inottemperanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)