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Sez. 3, Sentenza n. 24048 del 28/12/2004 (Rv. 579386 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE | Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579386-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento - che non è un mezzo d'impugnazione - la disciplina propria delle impugnazioni. La mancata produzione della copia "de qua" (o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione) può, difatti, assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art.641 cod.proc.civ. (sotto il profilo dell'inosservanza dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto del termine medesimo), ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la priva stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte (o comunque "aliunde" acquisiti), senza che dalla mancata produzione dell'atto predetto possano derivare ulteriori conseguenze in tema di improcedibilità dell'opposizione e di validità della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)