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Sez. L, Sentenza n. 12674 del 27/11/1992 (Rv. 479741 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Cumulo di periodi assicurativi e contributivi - Diritto a pensione - Anticipazione della pensione integrata al minimo a favore del lavoratore in possesso dei requisiti per tale diritto - Liquidazione - Successivo riassorbimento in relazione a pro rata di assicuratori esteri - Regola dell'irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479741-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

Nell'ipotesi di liquidazione - ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 53 - di un'anticipazione della pensione integrata al minimo a favore del lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi stabilito da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali, e di successivo "riassorbimento" delle somme percepite per tale integrazione, che risulti non dovuta in relazione agli importi di pro rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri, non trova applicazione - data l'espressa previsione di obbligo di recupero delle somme stesse - la regola della irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)