Sez. L, Sentenza n. 8952 del 29/10/1994 (Rv. 488329 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Liquidazione di una anticipazione della pensione integrata ai trattamenti minimi - Riassorbimento in relazione agli importi di pro-rata corrisposti da organismi assicuratori esteri - Portata - Somme risultate a posteriori come erogate indebitamente per sopravvenuta concessione di pensione estera - Ripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nell'ipotesi di liquidazione - ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - di una anticipazione della pensione integrata ai trattamenti minimi, a favore del lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali, l'integrazione al minimo, espressamente prevista come soggetta a riassorbimento in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri, è corrisposta a titolo provvisorio, con la conseguenza che le somme erogate a tale titolo, che a posteriori risultino non dovute in relazione alla sopravvenuta concessione di pensione estera o ad eventuali variazioni nei pro-rata della prestazione estera, non sono ripetibili ai sensi dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, non dipendendo l'indebito da errore dell'Istituto.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)