Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 17/05/2012 (Rv. 622424 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Disposizione transitoria ex art. 2 della legge n. 218 del 2011 - Correlazione della dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente alla sua eventuale scelta acceleratoria - Ragionevolezza - Applicazione ai procedimenti in corso - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 218 del 2011, il quale, per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, autenticamente interpretando l'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente sia automatica e ragionevolmente la correla all'eventuale scelta acceleratoria compiuta dall'opponente stesso tramite assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.; invero, nella materia civile, sono pienamente legittime disposizioni retroattive, non solo interpretative, ma anche innovative, se giustificate sul piano della ragionevolezza e non contrastanti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come la norma in questione, che non realizza un'indebita intrusione del legislatore nei procedimenti in corso, né un irragionevole attentato ai diritti del giusto processo.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/2011 num. 218 art. 1, Legge 29/12/2011 num. 218 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)