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Sez. 1 - , Ordinanza interlocutoria n. 2483 del 31/01/2017 (Rv. 643712 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Art. 2 della l. n. 218 del 2011 - Interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c. - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Automaticità - Esclusione - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire ridotto - Necessità - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 2 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643712-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 2 della l. n. 218 del 2011 ha modificato l’art. 645, comma 2, c.p.c., sopprimendo l'inciso che prevedeva la riduzione a metà dei termini di comparizione, ed ha fornito l'interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., stabilendo, in riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 2 cit., che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell'ipotesi in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. In proposito, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione, atteso che la portata retroattiva ed innovativa della stessa non contrasta con i principi del giusto processo ed è ragionevole la correlazione tra la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e la scelta acceleratoria da lui compiuta attraverso l'assegnazione all'opposto di un termine di comparizione ridotto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/2011 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)