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Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/01/2006 (Rv. 587805 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Determinazione del "petitum" - Indicazione di una determinata somma o di altra non inferiore - Liquidazione di importo maggiore - Ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587805-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata, come nella fattispecie, della parola "almeno" o da altre consimili non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche. Ne consegue che in tal caso non è viziata da ultrapetizione la sentenza che liquidi un importo maggiore di quello indicativamente determinato (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, investita di motivo di appello tendente a sollecitare la liquidazione del danno biologico in eccedenza alla somma indicata, preceduta dalla parola "almeno", l'aveva rigettato assumendo che altrimenti si sarebbe verificata ultrapetizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)