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Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984 (Rv. 436625 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" - INDICAZIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE RISULTANTE DI GIUSTIZIA - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436625-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" - INDICAZIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE RISULTANTE DI GIUSTIZIA - IDONEITÀ.*

La formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia" non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche. (V 2872/78, mass n 392299; (V 505/76, mass n 379161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)