Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984 (Rv. 436625 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" - INDICAZIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE RISULTANTE DI GIUSTIZIA - IDONEITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" - INDICAZIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE RISULTANTE DI GIUSTIZIA - IDONEITÀ.*
La formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia" non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche. (V 2872/78, mass n 392299; (V 505/76, mass n 379161).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)