Sez. 2 - , Sentenza n. 27086 del 06/10/2021 (Rv. 662376 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Divisione ereditaria e divisione di cosa comune - Modalità di regolamentazione dei debiti dipendenti dalla comunione ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c. - Prelievo di beni dalla massa da parte dei compartecipi creditori ovvero incremento delle quote ad essi spettanti rispetto al titolo - Estensione al caso di indivisibilità dell’unico bene facente parte della massa - Sussistenza - Individuazione del titolare della quota maggiore - Al momento della pronuncia giudiziale.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI
Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 1115 com. 3, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)