Sez. 2, Sentenza n. 22500 del 30/06/2026 (Rv. 679167-01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE | Art. 723 c.c. - Ordine delle operazioni divisionali - Fondamento - Art. 724, secondo comma, c.c. - Imputazione dei debiti e prelevamenti.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE
La resa dei conti tra i condividenti, prevista dall'art. 723 c.c., costituisce operazione divisionale preliminare alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità, giacché, in base al comma 2 dell'art. 724 c.c., ciascun coerede deve imputare alla propria quota ed ai fini dei successivi prelevamenti non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche quelle di cui è debitore verso i coeredi per debiti relativi alla gestione della comunione, di guisa che ciascun condividente creditore deve prendere una quantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta di comproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.
Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)