Sez. 2, Sentenza n. 10968 del 22/01/2025 Ud. (dep. 19/03/2025) Rv. 287652-01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI | Rinvio dell'udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso dell'udienza alle parti per assenza dell'imputato ovvero del difensore di fiducia - Difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Lettura in udienza dell’ordinanza che fissa nuova udienza ex art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen. - Sufficienza - Limiti.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI
La notifica del provvedimento di rinvio della trattazione del processo emesso dal giudice all'udienza preliminare, nell'assenza dell'imputato e in presenza del difensore al predetto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è dovuta all'imputato e/o al suo difensore di fiducia nel caso in cui sia dichiarata la nullità degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni o delle notificazioni ovvero nel caso in cui risulti che il difensore o l'imputato siano assenti per assoluta impossibilità di comparire dovuta a legittimo impedimento, posto che, al di fuori di tali eventualità, la lettura in udienza dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o che devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)