Sez. 6, Sentenza n. 49125 del 01/10/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227722 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Rinvio dell'udienza - Difensore ingiustificatamente assente - Diritto all'avviso per l'udienza di rinvio - Sussistenza - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE
Nel caso di rinvio di un'udienza, l'avviso al difensore per l'udienza successiva è dovuto soltanto in caso di sua assenza per legittimo impedimento, di talché, quando detta assenza sia ingiustificata, nessun avviso deve essere spedito, gravando sull'interessato l'onere di accertarsi degli sviluppi del procedimento, ed a nulla rilevando che lo stesso sia stato sostituito ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., posto che tale sostituzione non implica cessazione dall'incarico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)