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Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004 (Rv. 575155 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Condizioni - Notificazione della cessione con atto di citazione o in corso di giudizio - LegittimitĂ .
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575155-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

In tema di cessione del credito, ai fini previsti dall'art.1264 c.c., la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)